{"id":57,"date":"2014-12-26T18:15:17","date_gmt":"2014-12-26T17:15:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alfrancismusic.com\/eugeniodelsarto\/?p=57"},"modified":"2026-07-08T00:38:26","modified_gmt":"2026-07-07T22:38:26","slug":"larrangiatore-questo-semisconosciuto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eugeniodelsarto.com\/?p=57","title":{"rendered":"L&#8217;arrangiatore, questo semisconosciuto"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #000000;\">C&#8217;\u00e8 un&#8217; annosa questione, che vorrei sottoporre all&#8217; attenzione del lettore. La figura dell&#8217; arrangiatore e l&#8217; apporto creativo che ha nell&#8217; economia di un brano musicale e di conseguenza il riconoscimento da parte della SIAE di una quota di diritti a lui spettante. Se l&#8217; arrangiatore \u00e8 anche co-autore della musica e collabora attivamente alla stesura del brano non ci sono problemi: l&#8217; arrangiatore firma il brano ed ha diritto ad una quota come tutti gli altri creatori dell\u2019 opera continuando a percepire i diritti su quel brano anche quando viene eseguito con altri arrangiamenti, ripeto, come tutti gli altri aventi diritto.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> Altro caso \u00e8 quando l&#8217; arrangiatore interviene con il suo lavoro quando il brano \u00e8 gi\u00e0 stato creato e quindi il suo apporto creativo \u00e8 individuabile solo per quella versione del brano. Esempio pratico. L&#8217; arrangiamento di \u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">PRISENCOLINENSINAINCIUSOL\u201d<\/span>, di Adriano Celentano, \u00e8 fondamentale per la riconoscibilit\u00e0 della canzone e probabilmente anche per il suo successo. Se, in quel caso, l&#8217; arrangiatore non fosse stato inserito tra gli autori ( e non lo \u00e9 stato perch\u00e9 il brano alla SIAE risulta di Adriano Celentano, parole e musica ) avrebbe avuto comunque diritto ad un riconoscimento di quote, per la ragione appena detta?<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> Fino allo scorso anno la SIAE non riconosceva ufficialmente alcunch\u00e9 all\u2019 arrangiatore il quale, per I suo lavoro era gi\u00e0 stato compensato, si presume, dal produttore del disco contenente il brano in questione. Dal Marzo del 2010, invece, dopo una petizione promossa dal M\u00b0 Mariano Detto e sottoscritta da numerosi musicisti ed arrangiatori italiani, sentito il parere della Commissione della Sezione Musica, per la SIAE nulla osta, nel caso in cui l\u2019 arrangiatore, in sede di stesura definitiva di un\u2019 opera originale, abbia apportato un intervento creativo e compositivo, che lo stesso figuri come co-autore della parte musicale. ( vedi al seguente link )<\/span><br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline; color: #000000;\"> <a style=\"color: #000000; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.eugeniodelsarto.com\/articoli\/arrangiatore\/%22http:\/\/www.siae.it\/Avvisi.asp?click_level=\">http:\/\/www.siae.it\/Avvisi.asp?click_level=2800.3400&amp;link_page=Musica_AvvisoElaborazioniParteMusicaleOpTutelate.htm<\/a><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> Cos\u00ec facendo la\u00a0SIAE si \u00e8, tra l\u2019altro, allineata alle raccomandazioni formulate sulla materia in seno alla Confederazione Internazionale delle Societ\u00e0 di Autori e Compositori (CISAC). Queste prevedevano di poter rielaborare brani ancora tutelati dalla SIAE ( e non quelli gi\u00e0 di Pubblico Dominio per i quali \u00e9 gi\u00e0 possibile).\u00a0In effetti, per quanto riguarda l\u2019 \u201carrangiatore\u201d, viene lasciata agli autori la possibilit\u00e0 di \u201cconcedergli\u201d di \u201centrare\u201d nel bollettino di dichiarazione come co-autore della musica. Sul bollettino di dichiarazione quindi non viene inserita nessun\u2019 altra la qualifica ( ARR ( Arrangiatore ) o simile ) ma semplicemente l\u2019 arrangiatore, con il consenso dell\u2019 autore della musica ne diventa co-autore. Altra cosa \u00e8 invece l\u2019 Elaboratore ( EL sul Mod 112 ) che ora, sempre dietro consenso degli aventi diritto, pu\u00f2 rielaborare un\u2019 opera che ancora \u00e9 sotto tutela da parte della SIAE. E\u2019 qualcosa di pi\u00f9 delle regole che esistevano fino allo scorso anno ma \u00e9 sicuramente un sistema in cui non si riconosce ufficialmente nulla all\u2019 arrangiatore ( se non una quota DEM e DRM ) e, comunque non si valorizza appieno la figura di un professionista il pi\u00f9 delle volte essenziale, confidando, in ultima analisi, nella discrezionalit\u00e0 dell\u2019 autore della musica del brano ( se vuole o meno far entrare l\u2019 arrangiatore come co-autore della musica).<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"> Per quanto riguarda l\u2019 ambiente in cui io lavoro, quello della musica da ballo, la questione dell\u2019 arrangiatore \u00e9 stata superata ormai da tempo. In un clima di \u201ctutti i presenti firmano\u201d \u00e9 gi\u00e0 tanto che non firmi il brano anche il fonico della sala di registrazione. Figuriamoci se \u00e9 un problema inserire uno che, nella migliore delle ipotesi ed il pi\u00f9 delle volte, usando degli styles di tastiere, \u201carrangia\u201d una beguine o una cumbia, solo schiacciando un tasto ! Naturalmente questo \u00e9 un caso limite. In effetti anche nella musica da ballo ci sono arrangiatori in gamba che a volte determinano il successo di un brano e quindi, sia benvenuta questa nuova disposizione della SIAE che per\u00f2 ha il sapore del \u201cfate un p\u00f2 Voi\u201d. Appuntamento alla prossima stazione.<\/span><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C&#8217;\u00e8 un&#8217; annosa questione, che vorrei sottoporre all&#8217; attenzione del lettore. La figura dell&#8217; arrangiatore e l&#8217; apporto creativo che ha nell&#8217; economia di un brano musicale e di conseguenza il riconoscimento da parte della SIAE di una quota di diritti a lui spettante. 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